Esenzione e riduzione

Le aziende possono essere esonerate dal pagamento dei contributi se soddisfano i requisiti particolari della cifra VII del regolamento di esecuzione. Per beneficiare dell’esenzione devono entro 20 giorni dal ricevimento della fattura inoltrare una domanda scritta e motivata, altrimenti la fattura sarà considerata come accettata.

Esenzioni individuali (solo in caso di domanda motivata, presentata entro il termine fissato)

a) Possono essere completamente esonerate:

  • Le aziende che, presentando il conto economico, sono in grado di comprovare oltre ogni dubbio una cifra d’affari lorda inferiore a CHF 75'000.-. (L’esenzione è valida anno per anno!)
  • Le aziende individuali che, in base al relativo conto economico e fornendo i necessari giustificativi, sono in grado di comprovare un utile inferiore a CHF 40'000.- prima degli ammortamenti. (L’esenzione è valida anno per anno!)
  • Le aziende individuali senza collaboratori il cui titolare nell’anno contributivo raggiunge l’età ordinaria di pensionamento AVS e arrestò lavorare o decede.
  • Le aziende individuali il cui titolare unico comprova di percepire una rendita di invalidità o prestazioni complementari o che necessita di aiuto sociale, purché non svolga più alcuna attività professionale.

b) Possono essere parzialmente esonerate:

  • Le aziende che iniziano o cessano l’attività durante l’anno contributivo. In tali casi il contributo viene riscosso pro rata (numero di mesi con attività).

Riduzioni regolamentari (sconti)

  • Le aziende che hanno sede in un Cantone con un proprio fondo beneficiano di uno sconto del 20%, a meno che, in caso di esistenza di un fondo nazionale, la legislazione cantonale non preveda alcun esonero a livello cantonale.
  • I soci dell’ALPDS beneficiano di uno sconto del 50%. (art. 10 cpv. 2 regolamento del fondo per la formazione professionale.
  • Gli sconti sono cumulabili, venendo lo sconto di cui alla cifra 2 calcolato in base all’ammontare della fattura ridotto del 20%.