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Per i seguenti prodotti permane l’obbligo di notifica:

  • Prodotti su misura ai sensi dell’art. 19 MepV
  • Dispositivi medici riconfezionati o rietichettati ai sensi degli artt. 53 e 54 MepV
  • Dispositivi medici fabbricati e utilizzati in strutture sanitarie ai sensi dell’art. 18 MepV

Ad eccezione dei prodotti su misura ai sensi dell’art. 19 MepV, a partire dal 1° gennaio 2027 i prodotti potranno essere notificati solo singolarmente (notifica singola).

Rimane quindi in vigore, come finora, l’obbligo di notificare i prodotti su misura ai sensi dell’art. 19 MepV a Swissmedic tramite apposito modulo, per i quali verrà assegnato un numero di notifica.