swissdamed
Per i seguenti prodotti permane l’obbligo di notifica:
- Prodotti su misura ai sensi dell’art. 19 MepV
- Dispositivi medici riconfezionati o rietichettati ai sensi degli artt. 53 e 54 MepV
- Dispositivi medici fabbricati e utilizzati in strutture sanitarie ai sensi dell’art. 18 MepV
Ad eccezione dei prodotti su misura ai sensi dell’art. 19 MepV, a partire dal 1° gennaio 2027 i prodotti potranno essere notificati solo singolarmente (notifica singola).
Rimane quindi in vigore, come finora, l’obbligo di notificare i prodotti su misura ai sensi dell’art. 19 MepV a Swissmedic tramite apposito modulo, per i quali verrà assegnato un numero di notifica.